Finalmente, dopo tanta attesa e un po’ di propaganda, è arrivata la pubblicazione della Legge di bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, 145, pubblicata nella GU n. 302 del 31 dicembre 2018 – che ha prorogato gli incentivi rientranti nel piano industria 4.0, introducendo diverse novità. Analizziamo le novità riguardanti il credito d’imposta per la formazione 4.o, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Credito d’imposta formazione 4.0 – ambito applicativo
A decorrere dal periodo d’imposta 2018 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto un credito d’imposta per la formazione 4.0, destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. In seguito, con il decreto 4 maggio 2018 sono state definite le modalità applicative e le attività di formazione incluse nell’agevolazione.
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Per accedere al credito per la formazione 4.0 è necessario che lo svolgimento dell’attività di formazione nelle tecnologie elencate in precedenza sia espressamente disciplinata in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative. Gli ambiti aziendali di applicazione individuati nell’allegato A della legge n. 205/2017 sono:
- vendita e marketing,
- informatica e
- tecniche e tecnologie di produzione.
Il credito d’imposta è concesso con riferimento alle sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Il credito d’imposta spettante per il periodo d’imposta 2018 è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Credito spettante dal 1° gennaio 2019 – Novità Legge di bilancio 2019
L’articolo 1, commi da 78 a 81, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha prorogato per tutto il periodo d’imposta 2019 il credito d’imposta per la formazione 4.0 con alcune novità: viene, infatti, incrementato il beneficio fiscale per le micro e piccole imprese passando dal 40% al 50% mentre viene confermata la misura al 40% per le medie imprese. In entrambi i casi il limite massimo annuale fruibile da ciascun beneficiario resta fissato al 300.000 euro. Si riduce, invece, il credito d’imposta per le grandi imprese, passando dal 40% al 30% nel limite massimo annuale di 200.000 euro.
Riepilogando:
- alle micro e piccole imprese spetta un credito nella misura del 50% (nel 2018 spettava il 40%)
- alle medie imprese spetta un credito nella misura del 40%
- alle grandi imprese spetta un credito nella misura del 30% (in luogo del 40% dello scorso anno)
Utilizzo e certificazione del credito formazione 4.0
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione descritti in precedenza
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Ultimi chiarimenti del Mise
Ricordiamo, infine, che in data 3 dicembre 2018 il Mise ha pubblicato la Circolare n. 412088 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sul credito d’imposta formazione 4.0. Tali chiarimenti, forniti con riferimento al periodo d’imposta 2018 hanno evidentemente effetto anche nel 2019, a seguito della proroga dell’agevolazione ad opera della legge di bilancio 2019.
- Condizioni di applicabilità del credito d’imposta: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- Modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti per i controlli;
- Attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: adempimenti formali e documentali;
- Cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.