Quando sarà pubblicato dall’Agenzia delle entrate l’importo del versamento dovuto per l’imposta di bollo virtuale assolta sulle fatture elettroniche? Questa è la domanda che sta circolando da giorni tra gli operatori che vorrebbero, logicamente, versare l’importo dovuto prima della scadenza fissata per il 20 aprile 2019. Unica cosa certa è DOVE saranno pubblicate le informazioni riguardanti il versamento dell’imposta di bollo virtuale, ossia nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate chiamata “Fatture e corrispettivi”. E il QUANDO? Rispetto al quando, purtroppo, non è dato sapersi.
ULTIMI AGGIORNAMENTI!! L’AGENZIA HA PUBBLICATO L’IMPORTO DOVUTO DEL BOLLO (Aggiornamento dell’11 aprile 2019).
L’Agenzia delle entrate aveva comunicato con un FAQ pubblicata sul portale “Fatture e corrispettivi” che avrebbe messo a disposizione “già alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio“. Ad oggi, 4 aprile 2019, il servizio non è ancora disponibile e non si sa quando sarà pubblicato, potenzialmente (a nostro avviso) entro il 16 aprile 2019, vista la possibilità di trasmettere le fatture elettroniche di marzo entro il termine di versamento dell’IVA (16 aprile, appunto, per i mensili) senza incorrere in sanzioni: non è detto che il ritardo dell’Agenzia non sia proprio dovuto a questo motivo, per non dover fornire un dato in “costante aggiornamento” man mano che vengono trasmesse le fatture elettroniche al SdI.
Ma dobbiamo aspettare tale informazione prima del versamento?
Bisogna ricordarsi che si parla di un servizio di verifica/controllo che andrebbe affiancato al proprio controllo interno.
Si ricorda che, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta esclusivamente con le modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, vale a dire, riportando le seguenti informazioni all’interno del tracciato XML della fatturazione elettronica, nel campo denominato “DatiBollo”, tra i dati generali del documento. Nello specifico gli elementi da valorizzare (nei casi in cui sia prevista l’applicazione dell’imposta di bollo) sono:
- BolloVirtuale: indica l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale).
- ImportoBollo: importo dell’imposta di bollo (2 euro).
Pertanto, qualsiasi software gestionale è in grado di estrapolare i file fattura XML emessi dal 1° gennaio al 31 marzo 2019 che riportino i campi sopra descritti: il servizio dell’Agenzia, quando sarà disponibile, diventa esclusivamente un utile confronto tra il dato del gestionale per la fatturazione elettronica e il dato riportato in Fatture e corrispettivi. L’informazione offerta dall’Agenzia delle entrate non potrà che essere un conteggio delle volte in cui nelle fatture attive risulta compilato il campo bollo, ossia un mero conteggio automatico che non esonera il contribuente da sanzioni o controlli in caso di irregolare/omessa applicazione dell’imposta in commento.
Ricordiamo inoltre che, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento,
- tramite F24 o bonifico bancario/postale.
Pertanto, il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 20 aprile 2019 (periodo gen-mar 2019). In caso di versamento tramite F24 si utilizza il codice tributo 2501 mentre per il pagamento tramite bonifico occorre attendere le istruzioni che verranno rese disponibili dall’Agenzia nell’area Fatture e corrispettivi.
Il comunicato n.224 del 28 dicembre 2018 il Mef ricorda quanto segue: “per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019“.
In precedenza, ossia fino al periodo d’imposta 2018, il bollo virtuale andava versato entro il 30 aprile dell’anno N+1. Ricordiamo, infine, che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, ossia che avevano richiesto l’autorizzazione al bollo virtuale ante 1° gennaio 2019, che ad oggi emettono esclusivamente fatture elettroniche (ossia non utilizzano il bollo virtuale su altri documenti informatici come, ad esempio, conservazione elettronica dei libri contabili) devono rinunciare all’autorizzazione precedentemente richiesta, in quanto tale autorizzazione non serve ai fini della fatturazione elettronica. La rinuncia andrà formalizzata nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.