Il 2019 ha visto molte novità ai fini IVA, una su tutte l’introduzione della fattura elettronica.
Per rendere graduale il passaggio all’ e-fattura è stato introdotto un periodo transitorio (fino al 30 settembre 2019 per chi effettua le liquidazioni IVA mensili e fino al 30 giugno 2019 per i trimestrali) entro il quale non saranno sanzionate le trasmissioni tardive delle fatture elettroniche (XML) al Sistema di Interscambio (SdI), purché la trasmissione avvenga entro il termine delle liquidazione IVA del periodo di riferimento. Per intenderci, in caso di cessioni con consegna del bene il 16 aprile, la fattura può essere trasmessa al SdI entro il 16 maggio, a condizione che l’IVA a debito venga correttamente liquidata nel mese di aprile. Questa la situazione ad oggi, veniamo alle novità dal 1° luglio 2019.
L’articolo 11 del DL n. 119/2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019, vale a dire per le fatture emesse da tale giorno, che:
- tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la data in cui
è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in
cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data
sia diversa dalla data di emissione della fattura (nuovo comma 2,
lettera g-bis, del DPR 633/1972); - la possibilità di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (così il nuovo comma 4, primo periodo, DPR 633/1972).
Il legislatore, in applicazione delle previsioni unionali sul contenuto delle fatture, ha così previsto che la documentazione della stessa non sia più
necessariamente contestuale – entro le ore 24 del medesimo giorno – ma possa avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza.
In questi mesi gli operatori si sono interrogati sul come e dove riportare la data di effettuazione dell’operazione nel corpo della fattura elettronica; ad oggi, infatti, non esiste un apposito campo deputato ad accogliere tale informazione nel tracciato XML.
DATA FATTURA, DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE E FATTURA IMMEDIATA
Ricordiamo, per meglio comprendere quanto segue, che la
data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del DPR 633/1972 (circolare n. 13/E del 2018, quesito 1.5).
Con la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 L’AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE UN IMPORTANTE CHIARIMENTO: In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura
elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al sistema di interscambio.
CASO PRATICO:
Ipotizziamo una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, in tal caso la fattura “immediata” che la documenta potrà essere, a scelta del contribuente, come segue:
- emessa, ossia generata e inviata allo SdI il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni
successivi (entro l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura
(campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data di effettuazione dell’operazione (nel nostro caso il 28 settembre 2019).
La descritta impostazione è evidentemente finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l’operatività dei soggetti passivi IVA, anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture, oltre che evitare ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali e informatici che consentono oggi di predisporre una fattura.
Resta inteso che tale semplificazione vale solo per i file xml veicolati attraverso allo SdI: nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.