Fattura differita: cos’è? cosa significa? mini guida IVA

Oggi affrontiamo nuovamente il tema della fatturazione differita, questa volta cercando di fornire una risposta semplice ad una domanda che può sembrare scontata: che cos’è una fattura differita? quando si usa? come?

Bene, proviamo a rispondere a queste semplici domande.

In primo luogo occorre capire quando subentrano gli obblighi di fatturazione, ossia da che momento il cedente deve emettere la fattura?

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE – articolo 6, dpr 633/1972

Il momento di effettuazione dell’operazione per le cessioni di beni, vale a dire operazioni con relativo passaggio della proprietà del bene, coincide con la consegna/spedizione della merce. Questo vuol dire che se oggi consegno/spedisco la merce al mio cliente, l’operazione si considera effettuata oggi e da questo momento decorrono i termini di emissione della fattura (sia essa immediata che differita).

Definito tale concetto, andiamo ad analizzare l’articolo 21 del Testo unico IVA che tratta della fatturazione delle operazioni. In particolare, l’articolo 21, comma 4, lettera a) prevede  che:

  • per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione,
  • effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto,
  • può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni,
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Qui abbiamo tutti gli elementi necessari a definire cos’è e come va usata la fattura differita. Riepilogando:

  • devo emettere un ddt di consegna nel mese X (uno o N ddt verso lo stesso cliente), ossia ho effettuato una o N operazioni di vendita nel mese X;
  • entro il 15 del mese X+1 (termine ultimo, anche se convenzionalmente la si emette alla fine del mese X) posso emettere un’unica fattura riepilogando, nel corpo del documento, i vari ddt di consegna (data e numero) e, ovviamente, natura, qualità e quantità dei beni oggetto della cessione;
  • in tal caso, ho emesso una regolare fattura differita!!

Se siete interessati ad approfondire l’argomento, in ottica di fatturazione elettronica e delle novità in vigore dal 1° luglio 2019, potete approfondire qui.

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