Prova cessioni intracomunitarie 2020

Oggi trattiamo un argomento delicato, la prova delle cessioni intracomunitarie.

Come noto le società italiane che effettuano cessioni intra-UE di beni possono, al verificarsi di determinate condizioni, emettere una fattura senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 41 DL 331/1993.

Vanno rispettati i seguenti requisiti:

  • soggettivo – ovvero i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini IVA in due territori comunitari (iscrizione nella banca dati Vies);
  • oggettivo – l’operazione deve comportare il passaggio della proprietà del bene dal cedente al cessionario, con trasferimento a titolo oneroso;
  • territoriale – la transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio intra-Ue.

Per un approfondimento sulle operazioni intracomunitarie si rimanda al seguente contributo mentre per un approfondimento sugli adempimenti connessi, come l’esterometro, puoi approfondire qui.

Nel presente articolo, analizziamo il requisito della territorialità, fornito  dalla prova della movimentazione delle merce dall’Italia ad altro Stato membro (Paese del cessionario dell’operazione).

In sede di controllo, l’Agenzia delle entrate e/o l’Agenzia delle dogane sono tenute a verificare che l’impresa cedente abbia la prova che la merce è stata effettivamente consegnata in un altro Stato UE; non è sufficiente, come pensano i più, avere le prove degli Intrastat presentati, delle fatture emesse verso controparti comunitarie o dei bonifici dei pagamenti. In assenza di una prova di consegna, l’Amministrazione finanziaria recupera l’Iva sull’operazione con l’irrogazione delle sanzioni previste (da un minimo del 90% al 180% dell’imposta non applicata). Fatti due conti, o siete un’azienda con una marginalità tale da superare il 50% dei vostri prezzi di vendita oppure, fareste bene a fare molta attenzione al delicato aspetto delle prove intra-UE.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CLIENTE UE RICEVIMENTO MERCI 2020

In ambito comunitario, la prova principe resta l’attestazione che la merce materialmente si sia movimentata dall’Italia, con ingresso fisico in un altro Stato membro; in altri termini, l’ottimo – inteso in termini di tutela della non imponibilità Iva dell’operazione per il cedente IT – è avere il CMR (lettera di vettura per i trasporti internazionali su strada) controfirmato a destinazione dell’acquirente comunitario.

Anche qui, sfatiamo un altro falso mito. Non basta avere il CMR controfirmato per presa in carico, ossia la copia rilasciata dal vettore che ritira i beni in Italia. Tale documento non dimostra che la merce sia uscita dall’Italia: per intenderci, con il solo CMR di presa in carico non avete nessuna garanzia che la merce post ritiro sia stata consegnata in Italia, ad esempio perché il vostro cliente UE, a sua volta, ha rivenduto i beni in Italia. Pertanto, cercate sempre di avere il CMR controfirmato a destinazione dal cliente comunitario (se avete sufficiente forza contrattuale, minacciate l’addebito dell’imposta se il cliente non vi fornisce tale documentazione).

Nel corso degli anni, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con diversi riferimenti di prassi sull’argomento. Tali interventi hanno chiarito che, in assenza del CMR controfirmato dal cliente per ritiro (ad es. nelle compravendite ex-works o nei groupage) l’Amministrazione può accettare qualsiasi altro elemento di prova equivalente come, ad esempio:

  • tracking online della spedizione,
  • CMR elettronico,
  • ddt controfirmato a destinazione,
  • elenco analitico delle spedizioni effettuate, inviato al cliente che lo rispedisce con timbro e firma e data di avvenuta consegna,
  • etc.

Le novità 2020

Dal 1° gennaio 2020 le cose, se possibile, si complicano ulteriormente.

Con il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1912 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune “esenzioni” connesse alle operazioni intracomunitarie, viene introdotto quanto segue.

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE – equivalente alla nostra non imponibilità IVA disposta dall’articolo 41 del DL 331/1993 – si presume che i beni
siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una delle seguenti ipotesi, distinte a seconda di chi si occupa del trasporto della merce.

PROVA DI CONSEGNA 2020 e TRASPORTO CURATO DAL CEDENTE ITALIANO

Quando il trasporto è curata dal venditore italiano, lo stesso deve certificare che i beni siano stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto. Inoltre, deve essere in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di seguito riportati:

  1. i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma,
  2. una polizza di carico,
  3. una fattura di trasporto aereo,
  4. una fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa, se il venditore possiede solo 1 degli elementi di prova sopra descritti, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli
elementi di prova sotto elencati, la prova di consegna è regolarmente fornita.

i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni
in tale Stato membro.

In caso di spedizione curata dal cessionario comunitario, le cose si complicano.

PROVA DI CONSEGNA 2020 e TRASPORTO CURATO DAL CESSIONARIO UE

Quando il trasporto è curata dal cliente comunitario, il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. Tale dichiarazione certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

FACSIMILE DELLA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE INTRA-UE? Clicca qui

Inoltre, anche in questo caso, il cedente deve essere in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di seguito riportati:

  1. i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma,
  2. una polizza di carico,
  3. una fattura di trasporto aereo,
  4. una fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa, se il venditore possiede solo 1 degli elementi di prova sopra descritti, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli
elementi di prova sotto elencati, la prova di consegna è regolarmente fornita.

i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni
in tale Stato membro.

Bene, a questo punto è evidente che per chi vende lasciando il trasporto totalmente nelle mani del cliente UE (vendite EXW) avrà ulteriori problemi nel reperire le prove di consegna dal 2020.

Segnaliamo, infine, che le disposizioni in commento entrano in vigore in tutti gli Stati membri con decorrenza dal 1° gennaio 2020, senza necessità di alcun recepimento da parte dei legislatori nazionali.

Tale regolamento va letto come un elenco di prove documentali, in presenza delle quali, l’Amministrazione non può disconoscere la prova territoriale (movimentazione dei beni), salvo ipotesi fraudolente o dolose nella compilazione degli stessi.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CLIENTE UE RICEVIMENTO MERCI 2020

Gli Stati membri possono comunque stabilire nella loro legislazione nazionale altre presunzioni in materia di prova di trasporto, nella misura in cui siano compatibili con il diritto dell’UE. A questo proposito, possono continuare ad essere applicate norme nazionali in materia di IVA che stabiliscano condizioni relative alla prova di trasporto più flessibili di quelle appena descritte (risposta 5.3.2 fornita dal VAT EXPERT GROUP, riportata di seguito nel testo originale).

What happens with the existing national rules of Member States regarding proof of transport after the entry into force of Article 45a IR? Will these national rules continue to be applied?
Member States are obliged to apply Article 45a IR. This means that where the conditions in that provision are met, the supplier will be entitled to enjoy the benefit of the relevant presumption. Further to this, Member States could also lay down in their national VAT legislation other presumptions regarding proof of transport, in so far as they are compatible with EU Law and do not undermine the effect of Article 45a IR. If that were the case, the supplier could benefit from the presumptions in Article 45a IR and/or from those in the national VAT legislation, provided the relevant conditions are met. In this regard, national VAT rules which establish conditions regarding proof of transport more flexible than those provided for in Article 45a IR may continue to be applied“.

 

10 commenti su “Prova cessioni intracomunitarie 2020”

  1. Buona sera, ho letto quanto da Lei pubblicato in merito alle nuove disposizioni per la prova delle cessioni intracomunitarie 2020. Vorrei se possibile approfondire ulteriormente l’argomento per capire se la nostra situazione, che ora Le spiego, a Suo avviso soddisfa queste nuove disposizioni.
    Abbiamo un call-off stock presso il magazzino del ns. cliente, in Rep. Ceca.
    Tutto il materiale che noi produciamo è destinato solamente a lui, che lo lavora all’interno della sua catena di produzione e poi vende il prodotto finito ai suo clienti.
    Tutto, prodotti e call-off stock sono contrattualmente definiti in particolare è ben definito che la proprietà della marce passa al cliente solo dal momento del prelievo dall’area del call-off stock
    Recentemente il cliente ci ha chiesto di variare i termini di resa, da DAP Rep. Ceca a FCA Italia.
    Abbiamo temporaneamente accettato (anche se il discorso proprietà e trasporto eseguito dal cliente tramite vettore non ci sembrava un abbinamento tra i migliori) con la premessa di ottenere chiarimento dalle Quick Fixes.
    A detta del cliente la resa FCA Italia è fattibile ma noi a tutt’oggi lette tutte le varie interpretazioni del caso non ne siamo convinti. Tra i documenti da fornire (escludendo la dichiarazione dell’acquirente, il CMR …, che sono reperibili, ci sembra impossibile recuperare o richiedere uno dei documenti elencati nella seconda parte: la polizza assicurativa relativa alla spedizione, dovremmo richiederla al cliente – non fattibile; documenti rilasciati da una pubblica autorità, quale ad es un notaio, mi sembra altrettanto impossibile – abbiamo spedizioni settimanali … troppo complesso; la ricevuta da un depositario … temo che nel nostro caso non sia possibile visto che chi fa deposito è lo stesso cliente, nel suo magazzino. Corretto?
    La ringrazio per un Suo riscontro
    Distinti saluti
    Daniela

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    • Buonasera Daniela,
      Sicuramente ha centrato il problema. Passando da una resa DAP Rep. Ceca a FCA Italia siete passati, inevitabilmente, nelle condizioni “più rigide” introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912, vale a dire quelle previste quando il trasporto è curato dal cliente comunitario. Come da lei evidenziato, diventa pressoché impossibile avere uno degli elementi di prova del secondo gruppo (il depositario che rilascia la ricevuta non deve coincidere con il cessionario o il cedente, lo impone in maniera esplicita il regolamento). Fin qui, pertanto, nessuna buona notizia.
      Quello che però vorrei evidenziare è che, il regolamento per quanto rigido, non intende abrogare le condizioni previste dagli Stati membri per provare la consegna delle merci in ambito UE. Come riportato nell’articolo, possono continuare ad essere applicate norme nazionali in materia di IVA che stabiliscano condizioni relative alla prova di trasporto più flessibili di quelle descritte (risposta 5.3.2 fornita dal VAT EXPERT GROUP).
      In attesa che il legislatore nazionale si esprima sul punto, a mio avviso il regolamento pone delle condizioni in presenza delle quali, il cedente italiano è sicuro di avere tutte le prove utili a dimostrare la consegna in UE presso il cliente e, quindi, la titolarità a fatturare non imp. art. 41. In assenza di tali elementi di prova, invece, restano ferme le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sul tema: nel vostro caso, se avete il CMR controfirmato a destinazione dal cliente della Rep. Ceca in occasione del carico a magazzino, oltre alla comunicazione formale del prelievo dal magazzino (passaggio di proprietà), ad oggi non vedo particolari problemi nel fornire la prova di consegna all’Amministrazione in sede di controllo.
      Se la vostra azienda è interessata segnalo infine la disponibilità ad approfondire il regime del call-off stock in ambito UE con le semplificazioni 2020.
      Le auguro una buona serata,
      cordiali saluti
      Simone

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  2. Sarei interessato ad approfondire l’argomento cessioni intra-UE e prove di consegna tramite corsi di formazione, possibilmente finanziati (la nostra impresa aderisce a fondimpresa). E’ possibile? Grazie.

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    • Buonasera,
      Grazie per l’interesse. Certo, la contattiamo direttamente via mail per definire insieme un programma di formazione che faccia al caso vostro.
      L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

      Rispondi
  3. Buongiorno , ho letto attentamente il vostro articolo estremamente preciso, mi rimane un dubbio enorme, posso fatturare le spedizioni in esenzione art. 41 anche se la dichiarazione la ricevo entro il termine di 10 gg dalla cessione ma COMUNQUE DOPO L’EMISSIONE FATTURA ? oppure devo aspettare di avere la dichiarazione per fatturare ?
    grazie e saluti

    Rispondi
    • Buonasera,
      Innanzitutto grazie, siamo contenti che l’articolo sia di vostro gradimento.
      Riguardo al quesito, invece, fate attenzione a non confondere il termine del 10° giorno del mese successivo alla cessione (termine per ricevere la dichiarazione del cliente per le cessioni ex-works) con il termine di fatturazione delle operazioni non imponibili art. 41 (una cessione intracomunitaria di beni può essere fatturata, al più tardi, entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, in caso di fattura differita). Questo vuol dire che una cessione ad un cliente FR effettuata in data odierna, 16 gennaio 2020, può essere fatturata oggi (o al più tardi con ft differita entro il 15 febbraio), avendo comunque titolo a fatturare non imponibile articolo 41 DL 331/1993. Nel nostro esempio, dovreste ricevere la dichiarazione del cliente entro il 10 febbraio 2020…uso il condizionale perché è presumibile che non sempre tale dichiarazione arrivi entro i termini anzidetti; sottolineo che, in ogni caso, non sono previste sanzioni qualora la dichiarazione arrivi in ritardo.
      Cordiali saluti

      Rispondi
      • Grazie per la pronta risposta, ho ancora un dubbio perché per esigenze aziendali emettiamo le fatture il giorno stesso della partenza del camion e comunque sempre entro il 31 del mese relativo alla cessione.
        Se spedisco merce il giorno 31/01 , il cliente mi invia la dichiarazione con la data di ricevimento 4/2 , posso comunque emettere la fattura con data 31/12 ( creandola il 4/2 ) ? Come prova avrei una fattura emessa il data 31/01 un CMR datato partenza 31/01 ma una dichiarazione datata 4/2
        Un eventuale controllo potrebbe obiettare emissione fattura senza aver avuto la certezza di poter fatturare in esenzione art 41 ?
        grazie e saluti
        Maria Paola

        Rispondi
        • La risposta è positiva. Nel suo caso può fatturare ai sensi dell’articolo 41 DL 331/1993 (fattura datata 31.01), in quanto emettete una fattura non imponibile IVA nei termini previsti dal DPR 633/1972. La dichiarazione del cliente UE, va tenuta agli atti, insieme alle ulteriori prove previste dal Reg. di esecuzione 2018/1912, da esibire in caso di controlli, accessi o ispezioni. La norma IVA non è cambiata: la dichiarazione del cliente è utile a dimostrare la movimentazione dei beni (da IT allo Stato UE del cliente), ma non va letta come condizione da verificare ante emissione della fattura.
          Cordiali saluti

          Simone Dimitri

          Rispondi
    • Buonasera,
      Non esiste un modello standard della dichiarazione da inviare al cliente. Se interessati noi abbiamo redatto un modello in word in versione bilingue (inglese/italiano) da trasmettere ai clienti intra-UE. Restiamo a disposizione per informazioni sul corrispettivo della modulistica in oggetto.
      Cordiali saluti

      Rispondi

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