Mascherine generiche, chirurgiche, FFP1 e FFP2 trattamento IVA 2020

Torniamo a trattare la fatturazione e l’IVA sulla cessione delle mascherine perché l’argomento, ad oggi, è stato finalmente chiarito grazie all’intervento dell’Agenzia delle dogane. Ma andiamo con ordine.

Esenzione IVA per i prodotti utili al contrasto dal COVID-19

Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha
previsto, all’articolo 124, la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di specifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestione della pandemia tuttora in atto.

Qui trovate l’elenco dei beni e come emettere la relativa fattura elettronica (natura operazione N4).

Decorrenza

A partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento.
Una eventuale interpretazione che acceda ad una applicazione retroattiva della disposizione in esame non appare in alcun modo giustificata.

Occorre pertanto aver cura di verificare l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA (ex art. 6 DPR 633/1972) che per le cessioni dei beni coincide con la consegna/spedizione (o al momento del pagamento/fatturazione se precedente).

Cessione di mascherine

Gli operatori hanno sollevato alcune perplessità circa la possibilità di includere le operazioni aventi ad oggetto mascherine c.d. generiche nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 124 del DL 34/2020.

Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’articolo 124, comma 1 ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte II-bis, sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine chirurgiche e le mascherine FFP2 e FFP3.

Ricordiamo che le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa (circolare Dogane n. 12/2020 del 30 maggio 2020, Prot. 163209/RU).

Peraltro, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed FFP2 e FFP3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 107886 del 23 aprile 2020.

In conclusione, tutte le altre mascherine richiedono l’applicazione dell’IVA in misura ordinaria del 22%.

 

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