Il decreto Rilancio ha introdotto svariate misure per aiutare la ripresa economica di famiglie, imprese e professionisti. In particolare, l’articolo 176 del DL 34/2020 ha introdotto il cd TAX CREDIT VACANZE ossia un bonus dedicate alle famiglie o single che scelgono di trascorrere le proprie vacanze in Italia, da utilizzare entro la fine del 2020.
La norma intende aiutare le persone fisiche (entro certi limiti da verificare nel modello ISEE) con un bonus di massimo 500 euro da spendere in strutture alberghiere (o bed and breakfast) situati in Italia. L’intento è duplice: aiutare le famiglie e le imprese del settore turistico a riprendersi dalla crisi innescata dalla diffusione del COVID-19. Ma andiamo con ordine.
A chi spetta il bonus vacanze
Il beneficio è destinato ai:
- nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro.
L’ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a
- 150 euro per i nuclei di una sola persona,
- 300 euro per i nuclei di due persone,
- 500 euro per nuclei familiari più numerosi.
Utilizzo del bonus
Il beneficio è utilizzabile in 2 modalità distinte:
- nella misura dell’80 per cento, previa intesa con l’esercente, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta.
Lo sconto è rimborsato all’esercente sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Il bonus spetta per il pagamento di
- servizi offerti dalle imprese turistico ricettive,
- dalle aziende di agriturismo e
- dai bed and breakfast.
Tali imprese dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività.
ATTENZIONE: Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
La norma rimanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative di riferimento.
Condizioni per la fruizione del beneficio
A pena di decadenza:
- le spese devono essere sostenute in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo esercente;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (di cui al d.lgs. n. 127/2015, art. 2, recante la disciplina sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi);
- la fattura o il documento dovranno riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Utilizzo in compensazione F24 per le imprese del settore turistico e alberghiero
Come anticipato, l’80% del bonus viene scontato direttamente dall’albergatore in fattura. Quest’ultimo potrà recuperare le somme scontate al cliente tramite compensazione nel modello F24.
Infatti, il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Non si applicano per espressa previsione normativa i limiti:
- generali annuali posti a 700.000 euro e
- speciali, pari a 250.000 euro, per i crediti da quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Il medesimo credito di imposta può essere oggetto di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.
Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.