Da mesi si fa un gran parlare di fatturazione elettronica ed esterometro. Digerita (a fatica) la prima scadenza dell’esterometro 2019 (30 aprile per i primi 3 mesi dell’anno) torniamo ad affrontare l’argomento esterometro e la scelta alternativa per la fatturazione elettronica verso i clienti esteri.
Se siete interessati ad approfondire l’argomento esterometro vi consigliamo il presente articolo che analizza diversi casi di compilazione.
Torniamo alla domanda del giorno. Serve la firma digitale sulla fatturazione elettronica verso l’estero? La risposta è NO, non è obbligatoria ma spieghiamo il perché. Come noto, il contribuente sceglie di emettere fattura elettronica anche per le operazioni attive verso l’estero (comunitarie o extra-comunitarie) per snellire l’invio dell’esterometro su base mensile. Tale scelta, non passa per un’opzione esplicita dello stesso ma tramite comportamento concludente e non vincola il soggetto passivo italiano a mantenere una strada piuttosto che l’altra. Per intenderci, io potrei trasmettere al SdI nel mese di maggio 2019 tutte le fatture attive estere in formato XML e poi cambiare idea a giugno, non trasmettendo alcunché al SdI (ossia non emetto fattura elettronica estera) e ritorno ad includere tali operazioni nell’esterometro. E’ del tutto evidente che in entrambi i casi è necessario continuare ad inviare una copia cartacea (o pdf) del documento al proprio cliente estero (non a caso, quando emettiamo la fattura elettronica estera si riporta il codice destinatario convenzionale XXXXXXX).
Bene, chiarita la scelta su base volontaria tra esterometro e fatturazione elettronica estera (attiva), veniamo alla firma digitale (o elettronica, se preferite). Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica, aggiornate alla versione 1.4.1. del 29 marzo 2019 rispondono alla nostra domanda al paragrafo 3 dove viene chiarito quanto segue con riferimento al SOLO ESTEROMETRO: “I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language)…Affinché il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il
responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato)
deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati
Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia
web del servizio “Fatture e Corrispettivi” (v. paragrafo 3.2), il sigillo
elettronico dell’Agenzia delle Entrate”.
Pertanto, solo l’esterometro richiede l’obbligo della firma elettronica mentre la fattura elettronica estera, emessa per scelta da parte del contribuente, non richiede obbligatoriamente la firma digitale della fattura.