L’acquisto dell’autovettura è, dopo l’immobile, tra la scelte più complicate nella vita di tutti noi. Le variabili in gioco sono molteplici…conviene più il leasing, il noleggio, l’acquisto? Quali opportunità, incentivi, bonus ci offre il mercato nel 2019? Nel presente articolo, si propone un riepilogo degli attuali bonus fiscali ad oggi disponibili per tutti i contribuenti (aziende e persone fisiche).
Ecobonus autoveicoli elettrici
Il primo degli incentivi analizzati oggi è l’ecobonus per l’acquisto di autoveicoli elettrici, con o senza sostituzione di un precedente veicolo di proprietà del medesimo soggetto acquirente. L’intento, evidentemente, è quello di agevolare e velocizzare il passaggio a mezzi meno inquinanti, nell’ottica di salvaguardare l’ambiente.
L’articolo 1, comma 1031, Legge del 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) dispone quanto segue: per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa) è riconosciuto un contributo variabile a seconda delle emissioni di CO2 prodotte dallo stesso e, in base alla rottamazione o meno di un precedente veicolo omologato nelle classi euro 1, 2, 3, 4.
Ammontare del contributo
A quanto ammonta il contributo?? Per chi consegna contestualmente all’acquisto un autoveicolo nuovo un altro mezzo da rottamare della medesima categoria (M1) omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, viene attribuito un contributo di 2.500 euro o 6.000 euro, secondo la tabella seguente.
CO2 g/km | Ammontare contributo |
0-20 | 6.000 euro |
21-70 | 2.500 euro |
Pertanto, il contributo attribuito viene parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Il contributo è riconosciuto ai veicoli, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 70 g/km. Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo è relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle), come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
Per veicoli di categoria M1 si intendono i veicoli, come definiti al comma 2, lettera b), dell’art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
In assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria (omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4), il contributo, parametrato sempre al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, scende secondo gli importi riepilogati nella tabella seguente.
CO2 g/km | Ammontare contributo |
0-20 | 4.000 euro |
21-70 | 1.500 euro |
Detrazione fiscale 2019 paline elettriche
Il lodevole sforzo del legislatore ad incentivare il passaggio ai veicoli elettrici non può non passare da un incremento degli investimenti nelle infrastrutture di ricarica. Purtroppo, seppur meritevole lo sforzo del legislatore per spingere l’elettrico, dobbiamo constatare che ad oggi è praticamente impossibile muoversi per tratte di medio raggio con un veicolo elettrico, mancando le paline di ricarica in giro per il territorio (a differenza di altri Stati Ue, l’Italia è molto indietro a livello di infrastrutture).
Per questo motivo, dal 2019 viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, con le seguenti caratteristiche:
- rivolta ai contribuenti che sostengono spese documentate, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW,
- la detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute,
- ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro,
- si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c.
Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES),che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo (Articolo 1, comma 1039, Legge del 30/12/2018 n. 145).
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