Proroga versamenti 16 marzo 2020

Oggi, 16 marzo 202o, società e professionisti sono chiamati agli ordinari versamenti (contributi, ritenute, IVA, etc.) riferiti al mese di febbraio. Da più parti è stata richiesta una proroga generalizzata vista l’emergenza sanitaria del coronavirus. La proroga, annunciata a più riprese, arriva come sempre sul filo di lana. Analizziamo cosa contiene il DL 15 marzo 2020, n. 17.

Proroga al 31 maggio per i contribuenti con ricavi inferiori a 2 Milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo
di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga dei versamenti al 20 marzo 2020 per tutti gli altri contribuenti

Per i soggetti con ricavi 2019 superiori ai 2 Milioni di euro resta una mini proroga dal 16 marzo al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti scadenti in data odierna (articolo 59, DL 15 marzo n. 17). La norma, seppur in maniera poco chiara, prevede uno slittamento di qualche giorno per tutti i contribuenti titolari di partita IVA.

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020“.

Proroga degli adempimenti in scadenza nel periodo ricompreso tra l’8 marzo il 31 maggio 2020

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Resta ferma invece la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. In altri termini, la Certificazione Unica 2020 continua a dover essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2020, ai fini della precompilata del 730/2020.

Lascia un tuo commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.