Esenzione IVA guanti solo se DPI monouso

Con una FAQ le Dogane chiariscono che sono esenti IVA solo le cessioni di guanti con caratteristiche di DPI se utilizzabili come guanti monouso.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 124 del DL Rilancio – DL 34/2020 – la cessione di determinati dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

  • esenti IVA fino al 31 dicembre 2020;
  • con IVA al 5% dal 1° gennaio 2021.

In particolare, tra gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie rientrano anche i guanti in lattice, in vinile e in nitrile.

L’Agenzia delle entrate era già intervenuta sull’ambito di applicazione dell’esenzione IVA con la Circolare 26/E/2020 chiarendo che “la finalità sanitaria dei beni in commento, è da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus”.

Può bastare solo tale chiarimento? Evidentemente no, anche perché esistono in commercio guanti che hanno le caratteristiche tecniche richieste dalla norma di favore pur essendo prodotti utilizzati per lavare i piatti o per il giardinaggio.

Sul punto è arrivato un recente chiarimento da parte dell’Agenzia delle Dogane che restringe il campo di applicazione dell’esenzione IVA in argomento ai soli guanti monouso.

Dubbi sulla fatturazione dei DPI esenti o non soggetti IVA? Qui affrontiamo l’argomento.

Esenzione IVA per i soli guanti DPI monouso

L’Agenzia delle Dogane con la FAQ sotto riportata chiarisce quanto segue.

Domanda: Sono un importatore di guanti classificati DPI di I Categoria destinati a cliente grossista che li destinerà alla grande distribuzione. Questi guanti, privi dell’espressa indicazione di uso sanitario e non dichiarati monouso, possono beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.124 D.L. 34/2020 e delle successive circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 15/10/2020 e dell’Agenzia delle Dogane n. 45/D del 26/11/2020?

Risposta: L’esenzione di cui all’art. 124 D.L. 34/2020 spetta esclusivamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati come DPI di qualsiasi categoria o come DM. Per finalità sanitaria dei beni in commento devono intendersi quelli che sono idonei a contrastare il diffondersi di pandemie, proteggendo nello stesso tempo lavoratori e utenti. La circolare n. 45/D – pdf di ADM avente ad oggetto il regime di riduzione IVA (esenzione fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe) per le importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, apporta significative delucidazioni circa l’applicazione dell’art. 124, comma 1, del D.L. 34/2020 in linea con quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 26/E.

In particolare viene ribadita la ratio della norma che, a fronte dell’individuazione di uno specifico elenco tassativo di beni ritenuti come intrinsecamente idonei a contrastare il diffondersi del COVID, non pone invece limiti soggettivi quale condizione per l’applicazione del beneficio fiscale che risulta riconoscibile per “qualsiasi cedente, acquirente, nonché stadio di commercializzazione”, inclusa l’importazione, tanto che il beneficio stesso è ammesso per tutte le “cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti”.

Fatta questa premessa la circolare n. 45/D si sofferma sull’ammissione al trattamento agevolato degli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” per i quali, trattandosi di beni potenzialmente destinabili ad utilizzi in diversi ambiti, è stato il legislatore stesso a prevedere per questi prodotti un’ulteriore qualificazione per potergli concedere l’agevolazione fiscale.

In sostanza, i prodotti rientranti in tale categoria merceologica potranno essere ammessi al regime agevolativo se, oltre ad essere ricompresi nell’elenco tassativo di cui all’articolo 124, comma 1, del D.L. 34/2020 (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, per quanto qui interessa) rispettino i seguenti tre requisiti:

a) Essere classificati in uno dei codici TARIC di cui alla tabella allegata alla circolare ADM 12/2020
b) Essere qualificati come Dispositivi di Protezione Individuale – DPI indipendentemente dalla categoria di appartenenza (conformi al Reg. UE 2016/425) o dispositivi medici DM (conformi alla direttiva 42/93/CEE)
c) Essere utilizzati per finalità sanitarie

Per quanto riguarda il requisito c) il documento di prassi di ADM afferma che il medesimo possa ritenersi soddisfatto “ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso”.

Alla luce delle predette indicazioni si ritiene che i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del citato regime agevolativo IVA ex art. 124 DL 34/2020.

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