Il Decreto Sostegni ha previsto un contributo a fondo perduto da richiedere nel 2021, destinato a tutte le imprese e professionisti, a prescindere dal codice Ateco. Analizziamo a chi spetta il contributo e le relative modalità di calcolo.
A chi spetta il contributo a fondo perduto 2021 del Decreto Sostegni
A favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Il contributo, invece, non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del Decreto;
- enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir
- soggetti di cui all’articolo 162-bis Tuir (intermediari finanziari e società di partecipazioni)
Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che hanno subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile. Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro
Requisiti
I ricavi o compensi non devono essere superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente (2019) a quello di entrata in vigore del Decreto in argomento (2021).
L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Si precisa che occorre far riferimento alla data di effettuazione ai fini Iva dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo di fatturato.
Misura del contributo
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Trattamento fiscale
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.
Utilizzo
In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto:
- come ottenimento di fondi sul conto corrente,
- nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Non si applicano:
- la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi,
- il limite di 700.000 euro di crediti compensabili
- il limite annuale di 250.000 euro, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.