CU 2022 forfettari modalità di compilazione

Come si compila la CU 2022 per i soggetti forfettari?

Analizziamo le novità del 2022, con riferimento alla Certificazione Unica in scadenza il 16 marzo 2022.

CU 2022 – Termini di invio

Anche per il periodo d’imposta 2021, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2022, le certificazioni relative ai:

  • redditi di lavoro dipendente,
  • ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi,

una copia deve essere rilasciata anche al percipiente entro il 16 marzo.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2022 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

CU 2021 forfettari

Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta.

Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. Diversamente, il contributo versato alla Gestione Separata INPS, addebitato in rivalsa al 4%, fa parte del compenso del professionista e deve essere compreso nel punto 4 della Certificazione Unica.

Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti forfetari di cui all’articolo 1, della L. 190/2014 deve essere riportato nel punto 4 l’intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Fin qui, pertanto, nulla di nuovo.

La novità riguarda il codice da indicare nel punto 6 della CU2022.

Nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014 occorre riportare il codice 24 (lo scorso anno si indicava il codice 12).

Si ricorda, infine, che in caso di spese anticipate in nome e per conto (f.c. art. 15) occorre riportare nella casella 6 il codice 22 – Erogazione di redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.

In caso di redditi imponibili ma non soggetti a ritenuta (ad es. 50% del compenso dell’agente non soggetto alla ritenuta) si utilizza il codice 21 (lo scorso anno si indicava il codice 7).

 

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