Integrazione fattura elettronica TD18 per acquisti da UE

Fattura elettronica 2021? Nuovi cambiamenti! Analizziamo la registrazione di un acquisto intracomunitario di beni da UE tramite integrazione elettronica TD18.

Fattura elettronica 2021: nuovo tracciato versione 1.6

Dal 1° ottobre 2020 è entrato in vigore il nuovo tracciato xml della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti (ad oggi, siamo alla release 1.6.2).

Fino al 31 dicembre 2019 il vecchio tracciato (versione 1.5) e il nuovo potranno essere utilizzati indistintamente. Dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente le nuove specifiche tecniche (versione 1.6).

Qui trovate un articolo che spiega come gestire le fatture di fine 2020 nel passaggio tra vecchie e nuove specifiche tecniche.

Cosa cambia?

Il tracciato si arricchisce di codici descritti per raccogliere maggior informazioni dalle fatture elettroniche, sia in ottica di monitoraggio che con l’intento di predisporre, dal 2021, una bozza della dichiarazione IVA precompilata, dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, vengono introdotti nuovi codici natura operazione e nuovi codici tipo documento.

Acquisti intracomunitari di beni

Trattasi di acquisto intracomunitario di beni quando un soggetto passivo IT acquista delle merci da un altro soggetto passivo UE, con movimentazione dei beni dal Paese UE del fornitore verso l’Italia; entrambi i soggetti devono essere regolarmente iscritti nel Vies.

L’acquirente italiano (IT) deve, come noto, integrare con IVA la fattura ricevuta e registrarla nel registro delle vendite e negli acquisti. Tale operazione, fino al 31.12.2020, avviene con una delle seguenti modalità:

  1. stampa della fattura ricevuta dal fornitore UE ed integrazione fisica sul documento cartaceo, indicando la dicitura “integrazione ai sensi dell’articolo 46 del DL 331/1993“, esponendo l’IVA applicata e riportando il protocollo di registrazione nel registro vendite e nel registro acquisti.
  2. integrazione con le caratteristiche appena descritte, effettuata su un documento separato, da conservare insieme alla fattura ricevuta dal fornitore UE.
  3. inviando un’autofattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’ultima modalità – autofattura elettronica da inviare allo SdI – è stata pressoché inutilizzata dagli operatori, perché oggettivamente poco chiara: basti pensare all’uso “improprio” del termine autofattura, in luogo dell’integrazione (si rimanda alla FAQ 36 dell’AdE).

Integrazione elettronica 2021 – TD18 per gli acquisti di beni intra-UE

Dal 1° gennaio 2021 resta una facoltà scegliere una delle tre soluzioni di integrazione previste nel nostro ordinamento. Quel che cambia è la possibilità di utilizzare uno specifico “TipoDocumento” per le integrazione elettroniche effettuate mediante invio di un file xml elettronico allo SdI

  • con il codice TD18 – INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI.

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

Il documento integrativo in xml, trasmesso allo SdI, verrà recapitato solo al soggetto emittente, dato che è quest’ultimo ad essere tenuto ad integrare l’IVA in fattura.

L’Agenzia delle entrate, con una guida pubblicata il 23 novembre sul proprio portale, segnala che nel caso descritto per il numero della fattura integrativa elettronica, da riportare nel Campo 2.1.1.4 “Numero” del tracciato xml, è “consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc”.

In altri termini, si consiglia dal 2021 di utilizzare un sezionale ad hoc per le autofatture/integrazioni elettroniche in argomento, per attribuirgli una numerazione a sé stante.

Nel campo 2.1.1.3 “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve inoltre essere riportata una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero.

Dati del cedente/prestatore in caso di autofattura integrazione elettronica 2021

Attenzione infine, ai dati del cedente/prestatore. Dal 2021, utilizzando il nuovo codice TipoDocumento TD18, nel campo del cedente/prestatore, vale a dire nel campo deputato ad accogliere i dati di chi emette “l’autofattura/integrazione elettronica”, occorre riportare i dati del fornitore comunitario, pena lo scarto del file xml.

Dalle specifiche tecniche, infatti, emerge il nuovo codice errore 00471:

  • per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 “TipoDocumento” il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i
    valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non
    ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente
    che come cessionario).

Resta inteso che, seppur non obbligatorio, è consigliabile utilizzare l’integrazione elettronica, per almeno 2 motivi:

  • si arricchiscono le informazioni per la dichiarazione IVA precompilata;
  • si può evitare di compilare l’esterometro.

Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, l’acquirente italiano può integrare manualmente la fattura ma resta l’obbligo di comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati
dell’imposta, tramite l’esterometro.

Esterometro 2021 e acquisti di beni da UE

Nulla cambia, infine, per l’esterometro. Il Cessionario/Committente, se tenuto all’adempimento, trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TipoDocumento TD10 trattandosi di acquisti di beni intra-UE con l’utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese UE con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.

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TD16 – Acquisti in reverse charge interno

In sostanza, le modalità di compilazione non cambiano rispetto a quelle introdotte dal 1° gennaio 2019 e qui riepilogate.

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