Il nuovo codice Tipo documento TD19 va utilizzato per le ipotesi di integrazione o autofattura in caso di acquisti da soggetti esteri con rappresentante IT.
Trattasi, ad esempio, delle seguenti ipotesi:
- Acquisti di beni da soggetto extra-UE identificato in Italia o con rappresentante fiscale italiano
- Acquisti di beni da soggetto UE identificato in Italia o con rappresentante fiscale italiano
TD19 integrazione/autofattura per acquisti da soggetti esteri con rappresentante IT
Trattasi delle operazioni in cui il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti del cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario tramite applicazione del reverse charge.
Non si tratta pertanto di importazioni o acquisti intracomunitari; per quest’ultimi occorre utilizzare il Tipo documento TD18 (qui trovi un approfondimento).
Il cessionario italiano deve:
- integrare, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il documento ricevuto (in caso di cedente intracomunitario);
- emettere un’autofattura (nel caso di cedente extra-comunitario) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.
Ai fini degli adempimenti descritti (integrazione o autofattura, a seconda dei casi) il cessionario IT può predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento
TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente.
Il documento integrativo elettronico (o autofattura elettronica, a seconda dei casi) sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia.
Qualora il cessionario IT volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati proposti dall’Agenzia, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI entra la fine del mese da indicare nel campo “Data” del file xml.
Alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il cliente IT può continuare a:
- integrare manualmente la fattura o
- emettere un’autofattura cartacea.
In tal caso è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta (o l’autofattura) tramite l’esterometro (fino al 30.06.2022).
Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, invece, è obbligatorio trasmettere esclusivamente un file XML allo SdI (Sistema di Interscambio) utilizzando il Tipo documento TD19.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:
acquisti in reverse charge in Italia – TD16
cessioni intracomunitarie di beni – N3.2
Qui trovi un approfondimento sull’abrogazione dell’esterometro e le nuove regole di fatturazione elettronica per le operazioni vs l’estero dal 2022
Vi suggeriamo, infine, il seguente ebook di approfondimento.