Natura N3.2 per le cessioni intracomunitarie non imponibili art 41

Dal 2021 la fattura elettronica richiede la natura N3.2 per le cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’articolo 41 DL 331/1993.

Questa, in estrema sintesi, la principale novità delle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.6), in vigore dal 1° ottobre 2020 (su base volontaria); dal 2021 tutti gli operatori dovranno allinearsi a tale impostazione.

Natura operazione N3.2 cessioni intracomunitarie non imponibili

In un precedente intervento abbiamo analizzato come le nuove specifiche tecniche hanno modificato il tracciato xml della fattura elettronica (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti).

In sostanza, ai fini del presente contributo, si segnala l’introduzione di diversi sotto codici di dettaglio nel campo “NaturaOperazione”.

Con riferimento alle operazioni intracomunitarie si passa dal generico N3 al campo di dettaglio N3.2 – operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie.

Il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per corrispettivi delle cessioni intracomunitarie, tra le quali sono comprese:

  • le cessioni ad un cliente soggetto passivo UE, di cui all’articolo 41 del DL 331/1993;
  • le operazioni triangolari intra-UE promosse da un soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (UE1 acquista da IT e chiede di consegnare a UE2);
  • le operazioni triangolari comunitarie promosse dal soggetto
    passivo nazionale (IT acquista da UE1 e chiede consegna a UE2);
  • le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro dell’Unione europea;
  • i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
  • le operazioni triangolari intra-UE che coinvolgo due operatori italiani (IT1 acquista da IT2 e chiede a quest’ultimo di consegnare ad un suo cliente UE).

Trattasi, in sostanza, delle operazioni che confluiscono nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale IVA.

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Esterometro e fatturazione elettronica

Poco cambia con riferimento all’esterometro. Ricordiamo infatti che la fatturazione elettronica verso l’estero resta una facoltà del contribuente italiano. La norma non è stata modificata: pertanto, la fatturazione elettronica resta obbligatoria per le operazioni tra soggetti stabiliti in Italia.

Se il cedente italiano sceglie di emettere una fattura elettronica per una cessione intraUE di beni (nuovo codice N3.2) potrà evitare di trasmettere l’esterometro.

Diversamente, se il cedente IT sceglie di non avvalersi della fatturazione elettronica per tali operazioni sarà tenuto a trasmettere il file xml dell’esterometro (blocco DTE).

Resta inteso che, in entrambe le ipotesi, il cedente italiano continua ad inviare una copia cartacea (ad es. pdf via mail) alla controparte intracomunitaria.

Se vuoi approfondire le cessioni intracomunitarie o la fatturazione elettronica consulta i seguenti articoli correlati:

Prova di consegna cessioni intra-UE dal 2020

Le cessioni intracomunitarie

Le operazioni di fine 2020 tra vecchie e nuove specifiche tecniche

Qui trovi un approfondimento sull’abrogazione dell’esterometro e le nuove regole di fatturazione elettronica per le operazioni vs l’estero dal 2022

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