Pubblicati i codici tributo credito imposta industria 4.0 effettuati nel 2020

Pubblicati i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta industria 4.0. Codici tributi distinti a seconda dell’anno di entrata in funzione dell’investimento (o di interconnessione) e in base alla tipologia di investimento (beni 4.0 o NON 4.0). Ma andiamo con ordine.

Analizziamo, in primis, i codici tributo per il credito imposta 2020 destinato agli investimenti in beni rientranti nel piano industria 4.0 (ex iper) o NON 4.0 (ex super ammortamento).

Credito d’imposta beni materiali 4.0 effettuati nel 2020

Gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (investimenti 4.0), di cui all’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono beneficiare di un credito d’imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Per i beni strumentali 4.0 consegnati, entrati in funzione ed interconnessi entro il 31.12.2020, è possibile utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo; pertanto, la prima quota (1/5) può essere utilizzata in compensazione già dal 18 gennaio 2021 (il 16 cade di sabato).

Con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato i codici tributi da utilizzare per il credito d’imposta in argomento. In particolare, con riferimento agli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati nel 2020 occorre utilizzare il seguente:

    • codice tributo 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di INTERCONNESSIONE dei beni, nel formato “AAAA”, ovvero 2020.

Ricordiamo che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta beni immateriali 4.0 effettuati nel 2020

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo; pertanto, la prima quota (1/3) può essere utilizzata in compensazione già dal 18 gennaio 2021 (il 16 cade di sabato).

Con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato i codici tributi da utilizzare per il credito d’imposta in argomento. In particolare, con riferimento agli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2020 occorre utilizzare il seguente:

  • codice tributo 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di INTERCONNESSIONE dei beni, nel formato “AAAA”, ovvero 2020.

Ricordiamo che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta beni materiali NON 4.0 effettuati nel 2020

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per i beni strumentali NON 4.0 consegnati, entrati in funzione entro il 31.12.2020, è possibile utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo; pertanto, la prima quota (1/5) può essere utilizzata in compensazione già dal 18 gennaio 2021 (il 16 cade di sabato).

Con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato i codici tributi da utilizzare per il credito d’imposta in argomento. In particolare, con riferimento agli investimenti in beni strumentali materiali NON 4.0 effettuati nel 2020 occorre utilizzare il seguente:

  • codice tributo 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE, nel formato “AAAA”, ovvero 2020.

Ricordiamo che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Dubbi sulle diciture 2020 che andavano indicate in fattura? Qui trovate un approfondimento.

Per ulteriori approfondimenti potete utilizzare il seguente form di contatto.

Per i codici tributo relativi agli investimenti 4.0 e NON effettuati nel 2021 potete consultare il seguente articolo.

 

 

 

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